Accesso documentale, civico e generalizzato

 

Accesso documentale
Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 22 comma , lettere a-b-c)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Accesso civico e generalizzato
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”
(art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013)
Accesso civico(art. 5, commi 1 del D. Lgs. 33/2013):
1. L‘obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Accesso generalizzato (art. 5, comme 2 del D. Lgs. 33/2013):
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Le richieste vanno rivolte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza Dott. Stefano Lomi, titolare anche di potere sostitutivo, tramite:
– consegna diretta;
– raccomandata a: Società della Salute Valdinievole, Via Cesare Battisti,31 – 51017 Pescia (PT);
– posta elettronica certificata: sdsvaldinievole@postacert.toscana.it
– posta elettronica ordinaria: segreteria.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it
– fax: 0572 460441

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato

– richiesta di accesso documentale Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (art. 22)

– richiesta accesso civico ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013

– richiesta accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013

Determinazione dei costi per la riproduzione e l’invio degli atti e documenti nel caso di accesso agli atti da parte degli aventi diritto e di chi ne fa richiesta

 

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ANNO 2023

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ANNO 2022

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ANNO 2021

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ANNO 2020

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ANNO 2019